Romana Ambiente

Smaltimento Rifiuti Pericolosi

GESTIONE RFIUTI

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi

Spesso si pensa che i rifiuti pericolosi riguardino esclusivamente la produzione industriale, al contrario possono trovarsi anche in casa (medicinali scaduti, rifiuti ingombranti o elettrici, oli esausti e pile) e devono essere smaltiti correttamente a norma di legge.
Romana Ambiente si occupa della raccolta, del trasporto e dello smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuti: speciali, pericolosi e non. A tal fine dispone di un parco mezzi idoneo e specialmente allestito per lo svolgimento del servizio in conformità alle norme e ai requisiti richiesti ai sensi dell’Accordo ADR in vigore per il trasporto merci pericolose.

Servizi

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non

La gestione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi è il procedimento che prevede la raccolta, la cernita, il trasporto e la lavorazione al fine di eliminarli o stoccarli in attesa di sviluppi successivi. Romana Ambiente, forte di un’esperienza ventennale nel settore e di risorse operative con elevate capacità tecniche e progettuali, opera su diversi scenari nell’ambito della gestione e smaltimento dei rifiuti, con particolare specializzazione nella microraccolta dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti d’ufficio con gestione online dei registri di carico-scarico e del M.U.D.
Sono delle fasi funzionali alla gestione dei rifiuti ed in particolare allo smaltimento e al recupero. La Raccolta consiste nel prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti e le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali.
Stoccaggio dei rifiuti nel luogo di produzione, prima della raccolta.
Discarica, incenerimento, recupero di calore, compostaggio, riciclaggio, etc.

Romana Ambiente: Albo Nazionale Gestori Ambientali

Da più di 20 anni Romana Ambiente è il punto di riferimento nel Lazio e Province per la gestione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e classificazione

CATEGORIA 1 (CLASSE F)

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati

CATEGORIA 5 (CLASSE E)

Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi

CATEGORIA 4 (CLASSE E)

Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi

CATEGORIA 8 (CLASSE E)

Intermediazione e commercio rifiuti senza detenzione degli stessi

Romana Ambiente e la Gestione dei Rifiuti

Una corretta e preventiva gestione dei rifiuti pericolosi diminuisce le emissioni inquinanti a livelli accettabili, e può essere attivata con costi contenuti, nettamente inferiori a quelli da sostenere nel caso contrario. Infatti uno smaltimento inadeguato comporta l’implementazione di successivi interventi riparatori, che raramente raggiungono risultati efficaci in oltre il 30/40% dei casi.

Romana Ambiente è in grado di attivare la procedura di smaltimento dei rifiuti pericolosi nel Lazio e province (Roma, Frosinone, Viterbo, Latina e Rieti).

Tipologia di rifiuti: la classificazione

In Italia sono state definite varie tipologie di rifiuti, con il fine di tutelare l’ambiente e di attuare una valorizzazione degli scarti.
Conoscere la classificazione dei rifiuti e le varie tipologie è fondamentale per comprendere le norme che regolano la loro corretta gestione.
Ciò è particolarmente importante per le aziende, perché in base alla classificazione di appartenenza dipende sia la modalità di smaltimento che la spesa conseguente.

Le direttive del Ministero dell’Ambiente, hanno classificato i rifiuti in due macro-categorie, in base alla loro origine:

  • Rifiuti urbani (prodotti a livello civile)
  • Rifiuti speciali (prodotti da attività produttive)

Entrambe le categorie di rifiuti possono contenere rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, infatti nonostante siano prodotti a livello civile, alcuni rifiuti contengono sostanze pericolose, come i medicinali scaduti o le pile.

  • Rifiuti domestici, che possono essere anche ingombranti e provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile, quindi anche da abitazioni;
  • Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche;
  • Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  • Rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private ma soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali, nonché sulle rive dei corsi d’acqua;
  • Rifiuti vegetali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

I rifiuti speciali pericolosi sono generati dalle attività produttive e comprendono oli esauriti, rifiuti provenienti dall’attività tessile e conciaria, dalla raffinazione del petrolio, dalla ricerca veterinaria e medica, etc.

  • Rifiuti derivanti dalle attività agricole e agro-industriali;
  • Rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché quelli derivanti dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 bis;
  • Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività commerciali e di servizio;
  • Rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento, come i fanghi dalla potabilizzazione o da altri trattamenti delle acque come la depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fiumi;
  • Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  • Rifiuti come macchinari e apparecchiature deteriorate ed obsolete;
  • Rifiuti come veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  • Rifiuti come il combustibile derivato da rifiuti;
  • Rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

In base alla pericolosità, i rifiuti urbani e speciali sono classificati a loro volta in pericolosi e non pericolosi. L’elenco dei rifiuti pericolosi tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, laddove sia necessario, anche dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

I rifiuti cono definiti “pericolosi” quando presentano una/+ delle seguenti caratteristiche:

  • Comburente
  • Esplosivo
  • Facilmente infiammabile
  • Infiammabile
  • Irritante
  • Nocivo
  • Tossico
  • Cancerogeno
  • Infettivo
  • Corrosivo
  • Mutageno
  • Tossico per la riproduzione
  • Sensibilizzanti
  • Ecotossico
  • Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine ad un’altra sostanza
  • Rifiuti che a contatto con acqua, aria o un acido sprigionano un gas tossico o molto tossico

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad un’espansione produttiva radicale del settore elettrico e elettronico. Questi beni alla fine del loro ciclo di vita sono classificati come rifiuti pericolosi per l’ambiente e l’uomo e quindi il produttore non solo deve sostenere l’onere finanziario che ne consegue ma ha anche la responsabilità di selezionare una ditta competente come Romana Ambiente, affinché si occupi della loro opportuna raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento.

Nel 2003 l’Unione Europea ha emanato le direttive Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) e Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) che contengono le norme per il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi di apparecchi elettrici ed elettronici e per eliminare e/o sostituire le sostanze pericolose nella loro progettazione e realizzazione.

L’Italia ha recepito la Direttiva Europea con il Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n.151, in cui all’articolo 3 si definiscono AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche):

  • tutte le apparecchiature che per un corretto funzionamento dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici;
  • le apparecchiature di generazione, trasferimento e di misura di questi campi;
  • le correnti progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.
Le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche diventano Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) quando il detentore delle apparecchiature decide di disfarsene. Per RAEE si intendono tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nel momento in cui si decide di disfarsene.

Sono considerati Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) i seguenti dispositivi:

  • Grandi elettrodomestici (congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento delle attività produttive o per la ventilazione e l’estrazione d’aria, radiatori elettrici, apparecchi per la cottura, etc.);
  • Piccoli elettrodomestici (aspirapolvere e altre apparecchiature per la pulizia, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili, tostapane, apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, sveglie, orologi, coltelli elettrici, etc.);
  • Apparecchiature informatiche per le comunicazioni: trattamento dati centralizzato (mainframe, minicomputer e stampanti);
  • Informatica individuale (personal computer, calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telefoni, etc.);
  • Apparecchiature di consumo (radio, tv, videocamera, amplificatori audio, etc.);
    Apparecchiature di illuminazione (tubi fluorescenti, sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici, etc.);
  • Utensili elettrici ed elettronici – ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni – (attrezzi tagliaerba o altre attività di giardinaggio, trapani, seghe, strumenti per saldare, etc.);
  • Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport (treni elettrici e auto giocattolo, videogiochi, apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici, etc);
  • Dispositivi medici – ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati – (apparecchi di radioterapia, di cardiologia, di dialisi, altri apparecchi per diagnosticare, prevenire. monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità, etc.);
  • Strumenti di monitoraggio e di controllo (rivelatori di fumo, regolatori di calore, apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio;
  • Distributori automatici (tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici).
Il decreto definisce i RAEE domestici come rifiuti provenienti da nuclei domestici o similari per tipologia di apparecchiatura anche se provenienti da attività diverse (commerciali, industriali, istituzionali, ecc).

I soggetti responsabili della produzione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono:

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che:

  • Fabbricano e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio;
  • Rivendono con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
  • Importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendite a distanza (via internet);
  • Chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione.

I distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

  • Tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese che, nell’ambito di un’attività commerciale, forniscono un’apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore.

PROBLEMI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI?

Hai un problema di gestione, raccolta, trasporto o smaltimento e hai bisogno di maggiori informazioni? Chiamaci oppure compila il form, puoi allegare anche una foto (o un documento) che ci permetterà di valutare al meglio le tue esigenze.

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    Domande Frequenti

    Le domande dei nostri clienti

    La gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali è una questione fondamentale al fine di ridurre l’inquinamento ambientale e l’impatto delle attività umane sul pianeta.

    La normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge 308/2004. Tale provvedimento stabilisce le regole relative alle procedure di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, non pericolosi e di quelli speciali pericolosi (industriali, radioattivi, e farmaceutici), che possono rappresentare un pericolo sia per la salute pubblica che per l’ambiente.

    I produttori hanno a proprio carico tutti gli oneri riguardanti, le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti. Oltre ai costi, le aziende che producono rifiuti speciali e pericolosi devono prestare massima attenzione a non miscelare tra loro categorie diverse di rifiuti pericolosi, o di rifiuti pericolosi con altri non pericolosi.

    Inoltre è severamente vietato:

    • l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo;
    • l’immissione di rifiuti, liquidi o solidi, nelle acque superficiali o sotterranee e lo sversamento negli scarichi fognari;
    • lo smaltimento abusivo, ovvero l’utilizzo del cassonetto come modalità di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.

    Le aziende, le persone fisiche, la Pubblica Amministrazione, in generale chiunque produca rifiuti, è responsabile degli stessi, sino al momento dell’acquisizione della certificazione di avvenuto smaltimento (copia del formulario di identificazione del trasporto controfirmato e datato all’arrivo dal destinatario).

    L’obbligo della trasmissione della copia del formulario, è a carico del raccoglitore/trasportatore, quindi di Romana Ambiente, cui il rifiuto è consegnato (90 giorni di tempo). Nel caso di mancato ricevimento di quest’atto nei termini previsti, il produttore, per sollevarsi da ogni responsabilità, lo deve comunicare alla Provincia competente.

    Per evitare eventuali sanzioni, il produttore deve:

    • Assicurarsi che il raccoglitore/trasportatore sia iscritto all’Albo Gestori Ambientali, acquisendo copia della documentazione;
    • Detenere i registri di carico/scarico rifiuti, con segnalazioni almeno entro una settimana dal movimento. Conservazione degli stessi per 5 anni dall’ultima registrazione;
    • Compilare in 4 copie il “Formulario di trasporto dei rifiuti”. Il Formulario deve essere redatto anche dai produttori dei rifiuti esonerati dalla tenuta dei registri e dalla dichiarazione MUD.

    Per legge in Italia vi sono determinate aziende ed enti obbligati ad iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. In base all’attività svolta e alla tipologia di rifiuti gestita, l’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.) individua le seguenti imprese:

    • Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
    • Imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
    • Imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
    • Imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

    Definizione di rifiuto

    (Dlgs 152/2006, Articolo 183, comma 1 lettera a): “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla Parte IV del presente decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.

    Cosa significa ADR?

    (Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route): “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”. Tale accordo vale anche su Territorio Nazionale. Il trasporto su strada delle merci e sostanze pericolose è regolamentata dall’ADR.

    Cosa si intende con caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto?

    Caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e specifiche caratteristiche (per es. aspetto esteriore), in modo che il rifiuto possa essere identificato con la massima accuratezza qualora la descrizione del CER non fosse esaustiva (soprattutto per i codici generici che terminano con le cifre 99 (Rifiuti non specificati altrimenti);

    Quali sono le caratteristiche di pericolo?

    Nel caso di rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo sono codificate e individuate sulla base del Regolamento UE n. 1357/2014:
    HP1 Esplosivo
    HP2 Comburente
    HP3 Infiammabile
    HP4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari
    HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
    HP6 Tossicità acuta
    HP7 Cancerogeno
    HP8 Corrosivo
    HP9 Infettivo
    HP10 Tossico per la riproduzione
    HP11 Mutageno
    HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta
    HP13 Sensibilizzante
    HP14 Ecotossico
    HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

    Cos’è il codice CER?

    Codice a sei cifre identificativo della tipologia di rifiuto, così come indicato dal Catalogo Europeo dei Rifiuti

    Cos’è il Collo?

    Imballaggio etichettato del rifiuto pericoloso con trasporto soggetto all’ADR.

    Cosa si intende con “Descrizione del Rifiuto”?

    Ulteriori indicazioni sulle caratteristiche del rifiuto (es. sostanza organica – inorganica, contenente specifiche sostanze, aspetto esteriore del rifiuto etc.) tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza.

    Cosa si intende con “Detentore”?

    Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

    Cos’è il Deposito temporaneo?

    Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate ai punti 1-5 della lettera bb) del comma 1 dell’ Art.10 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Le norme generali per una corretta gestione del deposito temporaneo sono:

    • Idonea ubicazione: “interno” (se è un locale dell’edificio principale dovrebbe avere un accesso diretto   verso l’esterno), “esterno” (compreso nella stessa area dell’edificio principale), non troppo distante dall’edificio principale, deve permettere il carico e scarico dei contenitori, deve essere facilmente raggiungibile da carrelli o transpallet, situato in un luogo sufficiente riparato e poco soleggiato, distante da zone di passaggio molto frequentate e deve garantire un facile accesso ai mezzi pesanti
    • Adeguata protezione dagli agenti atmosferici
    • Adeguata segnalazione esterna di sicurezza
    • Area delimitata con recinto e serratura.
    • Accesso consentito solo a personale autorizzato
    • Assenza di gradini
    • Impermeabilizzazione del pavimento
    • Assenza di fonti di calore, quadri elettrici e apparecchiature in tensione
    • Sufficiente aerazione dei locali

    A cosa serve il dispositivo USB?

    Dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti)  che  consente  la  trasmissione  dei  dati  di carico e di scarico  dei  rifiuti,  la  firma elettronica delle informazioni fornite e la memorizzazione sul dispositivo.

    Cos’è l’etichettatura  ADR?

    L’etichetta  o  l’insieme  delle  etichette  sull’imballaggio  di  rifiuti  soggetti all’ADR e quindi classificati secondo la normativa ADR.

    Cos’è il Formulario di Identificazione dei Rifiuti  (FIR)?

    Documento  formale,  numerato,  vidimato  e redatto in quattro copie, che accompagna il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese e garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. Contiene tutti i dati necessari all’identificazione dei soggetti coinvolti nel trasporto, dei veicoli e della natura e quantità dei rifiuti.

    Devono risultare:

    • Il produttore (dati identificativi)
    • Il destinatario (dati identificativi)
    • Il trasportatore (dati identificativi)
    • Le caratteristiche del rifiuto

    Deve essere redatto in 4 copie, la prima copia rimane al produttore; le altre tre, datate e controfirmate dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore. Delle ultime due copie una rimane al trasportatore e l’altra, la cosiddetta quarta copia, deve essere recapitata al produttore entro 90 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, oltre questo termine si dovrà dare comunicazione della mancata ricezione alla Provincia, questo termine è elevato a sei mesi per spedizioni transfrontaliere e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione.

    Cosa si intende con “Gestione dei rifiuti?

    Attività che comprendono la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

    Cos’è l’Imballaggio o confezione?

    Il contenitore o il recipiente di certo tipo e determinato materiale nel quale il rifiuto viene contenuto o raccolto, ed il relativo sistema di chiusura.

    Cos’è l’imballaggio combinato?

    Combinazione di imballaggi per il trasporto soggetto all’ADR, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno.

    Cosa significa “MUD”?

    MUD è l’acronimo di “Modello Unico di Dichiarazione”, in cui vengono indicate le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno solare precedente, con riferimento alle annotazioni nel registro di carico e  scarico. Viene inoltrato alla Camera di Commercio e/o SISTRI.

    Cos’è il Numero ONU o “UN”?

    Il numero d’identificazione a quattro cifre del rifiuto il cui trasporto è soggetto all’ADR.

    Chi è il Produttore/ Detentore del Rifiuto?

    La persona (fisica o giuridica) la cui attività ha prodotto rifiuti, il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

    Cosa si intende con “Raccolta Differenziata”?

    La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

    Cos’è il Registro di carico e scarico?

    Il registro su cui vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti con specifiche modalità. Nei registri si annotano con varie periodicità i dati relativi alle quantità di rifiuti prodotti, trasportati, smaltiti. Sono obbligati tutti coloro che producono (produttori) rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi o nell’ambito di lavorazioni artigianali, industriali o di gestione dei rifiuti (trasportatore, destinatario).

    La periodicità varia a seconda della posizione che l’azienda ha nella filiera (produttori, trasportatori, intermediari o smaltitori/recuperatori).

    Il produttore deve compilarlo entro una settimana dalla produzione del rifiuto o la consegna al trasportatore e conservato presso la sede di produzione (unità locale). Una volta compilate le 300 operazioni deve essere conservato per 5 anni.

    In regime SISTRI, tale documento è sostituito dal registro cronologico e le schede di movimentazione (SISTRI) che sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.

    Cos’è il SISTRI?

    Il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Il sistema cartaceo è sostituito da sistema informatico di controllo e tracciabilità (SISTRI) di tutta la filiera dei rifiuti.

    In  regime  SISTRI,  il  sistema  cartaceo  è  sostituito dal  registro  cronologico e  dalle  schede  di movimentazione del SISTRI che sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.

    Cosa si intende con “Stato fisico del rifiuto”?

    Lo stato fisico del rifiuto codificato ed individuato secondo il D.lgs 152/2006 e smi:

    • Solido pulverulento
    • Solido non pulverulento
    • Fangoso palabile
    • Liquido

    Cos’è il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) pericolosi e non pericolosi?

    Ogni rifiuto è associato ad un codice “CER” definito da sei cifre (la corretta codifica del rifiuto è a carico del produttore).

    L’attività produttiva viene identificata dalle prime quattro cifre del codice:
    le prime due cifre individuano la macrotipologia, l’attività produttiva principale (selezionata all’interno dell’elenco delle attività previste dalla normativa)
    la seconda coppia di cifre identifica l’attività produttiva in maniera più mirata (all’interno dell’attività produttiva principale, individuata precedentemente).

    Le ultime due cifre caratterizzano il rifiuto in modo specifico.
    Nell’elenco CER, i Rifiuti Non Pericolosi sono espressi in carattere nero, i Rifiuti Pericolosi in carattere rosso e con un asterisco.

    CODICE CER: Macrotipologia Rifiuti Pericolosi

    • 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
    • 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
    • 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
    • 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile
    • 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
    • 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
    • 07 Rifiuti dei processi chimici organici
    • 08 Rifiuti della produzione formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
    • 09 Rifiuti dell’industria fotografica
    • 10 Rifiuti provenienti da processi termici
    • 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
    • 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
    • 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
    • 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
    • 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
    • 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
    • 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
    • 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
    • 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
    • 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata