La legge italiana stabilisce alcuni criteri di principio e linee guida per smaltire l’Eternit. Vediamone alcuni:
- Il Ministero della Sanità con disciplinare tecnico attuativo della legge quadro n° 257/92, ha emanato il D.M. del 6 settembre 1994 che stabilisce le normative e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto.
Il Decreto 5 febbraio 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio stabilisce le “Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto”, per ogni Classe (a, b, c, d, e) sono stati prescritti gli importi della garanzia fideiussoria.
Il Decreto Legislativo sulla sicurezza n. 81/2008 prevede che il contenuto dell’informazione degli addetti alla bonifica dell’amianto deve essere facilmente comprensibile e deve consentire le relative conoscenze specifiche su:
- i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere di amianto o dai materiali che lo contengono;
- le norme igieniche da osservare e in particolare il divieto di fumare sul cantiere;
- le modalità di uso e decontaminazione degli indumenti protettivi e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
- le precauzioni da adottare nel ridurre al minimo l’esposizione all’amianto;
l’esistenza del valore limite di esposizione di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nelle 8 ore e la necessità del monitoraggio ambientale effettuato con campioni
di aria portatili e personali.
Il D.Lgs. riguardo la formazione dei lavoratori nei cantieri di bonifica amianto prescrive:
- l’addestramento deve essere effettuato a cura di persona esperta e sul luogo di lavoro;
- la formazione dei preposti;
- l’incremento della formazione iniziale del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) a 32 ore, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e l’introduzione dell’obbligo di verifica dell’apprendimento e dell’aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore per le aziende da 15 a 50 dipendenti e a 8 ore per quelle con più di 50 lavoratori.
L’attività formativa deve contenere nozioni su:
- le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del fumo di tabacco;
- i tipi di prodotti o di materiali che possono contenere amianto;
- le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo questa esposizione;
- le procedure di lavoro sicure, i controlli e i DPI;
- la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei DPI delle vie respiratorie;
- le procedure di emergenza;
- le procedure di decontaminazione;
- lo smaltimento dei rifiuti;
- la necessità della sorveglianza medica.
Gli addetti alla rimozione, allo smaltimento e alla bonifica dell’amianto devono essere formati tramite dei corsi di formazione professionale e abilitati in base alla Legge n. 257/1992 (minimo 30 ore di formazione), i coordinatori amianto devono aver frequentato un specifico corso gestionale di minimo 50 ore.
Ogni intervento di rimozione o smaltimento dei materiali contenenti amianto deve essere preceduto dalla redazione di un Piano di lavoro da parte dell’impresa che svolge i lavori. In base all’art. 256 c. 2 del D.lgs. 81/2008 deve essere presentato un Piano di Lavoro all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori senza prevedere da parte di quest’ultimo il rilascio di alcuna prescrizione e parere.
Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del Piano di Lavoro è possibile iniziare i lavori previa notifica all’ASL di competenza almeno 72 ore prima dell’inizio dei lavori.
Al termine delle operazioni di bonifica dell’amianto e prima di procedere alla riconsegna dei locali bonificati, si devono attendere le ispezioni di controllo da parte della ASL di competenza e si effettuano dei campionamenti per verificare la presenza di fibre di amianto nell’aria con tecniche a microscopia SEM (Microscopio Elettronico a Scansione) da parte di un laboratorio certificato (procedura valida solo per l’amianto friabile).