Romana Ambiente

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 Marzo 2016, n. 78

Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Allegato I degli articoli 2 e 7

Art. 2
Procedure

1. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite le procedure operative necessarie per l’accesso al SISTRI, l’inserimento e la trasmissione dei dati, nonche’ quelle da applicare nei casi in cui, in ragione delle peculiarita’ degli stessi, si richiedano disposizioni differenziate o specifiche.
Con le medesime modalita’ si procede alle modifiche dell’allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, e alla revisione dell’entita’ dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.

2. La societa’ concessionaria del servizio di gestione del SISTRI predispone ed aggiorna la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e ne cura la pubblicazione sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it) previo visto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7
Contributo di iscrizione al SISTRI

1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti e’ assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale, nella misura e con le modalita’ indicate nell’allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il contributo e’ versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attivita’ di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unita’ locale.
Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell’iscrizione.
Negli anni successivi, il contributo e’ versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono.
Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche
qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo.

3. Qualora al momento del pagamento del contributo annuale sia certo che il numero dei dipendenti occupato si e’ modificato rispetto all’anno precedente in modo da incidere sull’importo del contributo
dovuto, e’ possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.

 

Ripartizione dei contributi per categoria di soggetti

 

PRODUTTORI / DETENTORI

ADDETTI per unita locale CONTRIBUTO

PERICOLOSI

CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 10 euro 120 euro 60
Da 11 a 50 euro 180 euro 90
Da 51 a 250 euro 300 euro 150
Da 251 a 500 euro 500 euro 250
> 500 euro 800 euro 400

 

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI CON MENO DI 10 ADDETTI

ADDETTI per unita locale Quantitativi annui

CONTRIBUTO

PERICOLOSI / NON PERICOLOSI

Da 1 a 5 fino a 200 kg euro 50
Da 1 a 5 oltre 200 kg e fino a 400 kg euro 60
Da 6 a 10 fino a 400 kg euro 60

 

IMPRENDITORI AGRICOLI

ADDETTI per unita locale Quantitativi annui CONTRIBUTO

PERICOLOSI / NON PERICOLOSI

Da 1 a 5 fino a 200 kg euro 30
Da 1 a 5 oltre 200 kg e fino a 400 kg euro 50
Da 6 a 10 fino a 400 kg euro 50

 

TRASPORTATORI

Quantita annua autorizzata CONTRIBUTO

PERICOLOSI

CONTRIBUTO

NON

PERICOLOSI

Art. 212, comma 8, D.lgs. 152/2006
inferiore a 3.000 tonn. euro 120 euro 60  

 

 

 

euro 0

superiore  o  uguale  a  3.000  tonn.  e

inferiore a 6.000 tonn.

euro 140 euro 70
superiore  o  uguale  a  6.000  tonn.  e

inferiore a 15.000 tonn.

euro 180 euro 90
superiore  o  uguale  a  15.000  tonn.  e

inferiore a 60.000 tonn.

euro 250 euro 125
superiore  o  uguale  a  60.000  tonn.  e

inferiore a 200.000 tonn.

euro 350 euro 175
superiore o uguale a 200.000 tonn. euro 500 euro 250

 

TRASPORTATORI

CONTRIBUTO

PERICOLOSI

CONTRIBUTO NON

PERICOLOSI

Art. 212, comma 8, D.lgs. 152/2006
Per ogni mezzo di trasporto euro 150 euro 150 Fino   a   due   veicoli: euro 100   per veicolo
Oltre   i  due  veicoli: euro 150  per veicolo

 

DISCARICHE (D1, DS, D12)
Ouantlta ln tonnellate/anno CONTRIBUTO

PERICOLOSI

CONTRIBUTO          NON PERICOLOSI CONTRIBUTO

INERTI

< 1.000 euro 300 euro 150 euro 100
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 euro 200
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 euro 300
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 euro 500
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 euro 700
tra 100.000 e 250.000 euro 2.500 euro 1.200 euro 1.000
tra 250.000 e 1.000.000 euro 3.000 euro 1.500 euro 1.200
> 1.000.000 euro 4.000 euro 2.000 euro 1.500

 

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, RS, R9) *
Ouantita in tonnellate/anno CONTRIBUTO PERICOLOSI CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000 euro 300 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900
oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO (RS, R1O, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D1S)
Ouantita in tonnellate/anno CONTRIBUTO PERICOLOSI CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000 euro 300 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900
oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200

 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (DS, D9)
(inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani)
Ouantita in tonnellate/anno CONTRIBUTO PERICOLOSI CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000 euro 300 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900
oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200

 

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANEAEROBICA (R3)
Ouantita in tonnellate/anno CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
< 1.000 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 900
oltre 100.000 euro 1.200

 

CATEGORIE DI SOGGETTI A CONTRIBUTO ANNUO UNICO
CONSORZI euro 2.500
INTERMEDIARI euro 100
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI ELORO SOCIETA’ DI SERVIZI euro 100
TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI euro 100
CENTRO RACCOLTA / PIATTAFORMA euro 500

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

 

A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, e dovuto:

  • per ciascuna unita locale e per la sede legale, qualora quest’ultima produca o gestisca rifiuti;
  • per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all’interno dell’unita locale o della sede legale, qualora quest’ultima produca o gestisca rifiuti.

Per le unita locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali e stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi e effettuato per ciascuna unità operativa.

B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).

Per le discariche il contributo e versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

  • discariche (01, 05, 012); demolitori/rottamatori; frantumatori; inceneritori (010);
  • impianti di coincenerimento (R1);
  • impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (08, 09);
  • impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
  • impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica “attivita di gestione dei rifiuti“.

Pertanto, una unita che effettua, nell’ambito dello stesso impianto, piu operazioni di recupero/smaltimento e tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.

Per le “attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (02, 03, 04, 06, 07, 013, 014, 015)” il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero o smaltimento svolta nell’unita locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni quante sono le attività di recupero o smaltimento svolte nell’unita locale o operativa di riferimento.

Per i demolitori, i rottamatori ed i frantumatori, il contributo da versare e quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero o smaltimento effettuate dall’impianto. Il contributo e versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori ed a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli e dovuto unicamente per l’importo relativo ai rifiuti pericolosi.

E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  successive modificazioni, il  contributo è  dovuto  in  base alla  categoria dei  produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.

Qualora l’impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto per i veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.

F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo e determinato in base al numero degli abitanti.

G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e società di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto e determinato con riferimento alla specifica categoria.