Romana Ambiente

Nella circolare n. 31/e del 6 luglio 2009 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli introiti derivanti dalla produzione di energia tramite impianti fotovoltaici è reddito agrario.

Gli assegnatari del regime fiscale per l’energia derivate da fonti fotovoltaiche sono in base all’articolo 2135 del Codice Civile:

  • le società semplici;
  • le persone fisiche;
  • gli enti non commerciali che esercitano attività agricola.

Mentre ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38), le società di persone, le S.r.l. e le società cooperative che scelgono la base catastale per il calcolo del reddito, devono rispettare il requisito di prevalenza per l’attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’imprenditore agricolo deve essere titolare dei terreni agricoli nel comune in cui è installato l’impianto fotovoltaico e deve considerare che:

  • i primi 200 chilowatt di potenza nominale complessiva prodotti dall’impianto fotovoltaico, sono considerati nell’attività agricola;

i chilowatt fotovoltaici eccedenti possono essere considerati nell’attività agricola solo se:

  • la produzione di energia deriva da impianti fotovoltaici con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati installati su strutture aziendali esistenti;
  • con esclusione della produzione fotovoltaica, il volume d’affari derivante dell’attività agricola deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kilowatt;
  • limitatamente alla produzione fotovoltaica di 1 megawatt per azienda, per ogni 10 kilowatt di potenza installata eccedente il i 200 kilowatt, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Se non viene soddisfatto solo uno di questi requisiti si possono avere due casi:

  • per le ditte individuali e le società semplici, l’energia fotovoltaica eccedente la franchigia sarà considerata come reddito di impresa;
  • per le società a responsabilità limitata e le società di persone l’intera produzione di energia rinnovabile sarà tassata come reddito di impresa.